LE TASSE SCOLASTICHE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

  Tasse Scolastiche Versate direttamente all'Erario  
La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

  Tipologie e importi tasse scolastiche erariali  
Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:
Classe Tassa Iscrizione Tassa Frequenza
1 Non Dovuta Non Dovuta
2 Non Dovuta Non Dovuta
3 Non Dovuta Non Dovuta
4 € 6,04* € 15,13
5 Non Dovuta € 15,13
(*) Si paga una sola volta

  Esenzione dalle tasse scolastiche statali  
L’esonero può essere ammesso in caso di:
  1. Esonero per meriti scolastici: media di voti pari o superiore agli 8/10.
  2. Motivi economici: valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 in corso di validità e riferito all’anno solare precedente (nota MIUR prot. n. 370 del 19/04/2019).
  3. Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 
    • Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
    • Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
    • Mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
    • Ciechi civili;
    • Alunni con certificazione (Legge 104).
  4. Studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia. Per gli studenti stranieri la dispensa è concessa in condizioni di reciprocità.
Tuttavia per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi. Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200).

  Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche  
Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate, entro e non oltre il termine delle iscrizioni, al D.S. dell’Istituto, compilando l’apposito modulo, in allegato scaricabile. 
Richiesta di esonero per merito: in attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell’a.s. in corso, il genitore dell’alunno può richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.
Richiesta di esonero per motivi economici: va presentata, entro il 30 giugno, l’autocertificazione relativa all’ISEE compilando l’apposito modulo, in allegato scaricabile. 
Allegati

Autocertificazione ISEE.pdf

Richiesta esonero tasse scolastiche.pdf